Studio Legale FDG
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Molte persone si rivolgono al nostro studio per una consulenza o assistenza in materia di separazione tra coniugi.
Spesso la separazione è semplice ed “indolore”, soprattutto se c’è pieno accordo tra i coniugi, anche in materia patrimoniale e/o di affidamento dei figli; altre volte il percorso verso la separazione è un percorso lento, lungo e doloroso, che colpisce sia i coniugi, sia – quando ci sono – i figli che, anche laddove non vi sono comportamenti volutamente diretti a coinvolgerli in qualche modo in questo percorso, finiscono comunque per esserlo.
È il motivo per cui noi di Studio legale FDG cerchiamo fin dall’inizio del nostro compito, di trovare un approccio il più conciliante possibile fra i coniugi (ove possibile, ovviamente) e chiediamo agli stessi, laddove ciò sia necessario o riteniamo che potrebbe esserlo, di approcciarsi anche all’utilizzo di strumenti quali un percorso di psicoterapia.
La separazione è un rimedio alla crisi coniugale attraverso la quale i coniugi cessano di vivere sotto lo stesso tetto pur rimanendo marito e moglie: con essa, vengono meno alcuni dei doveri che nascono dal matrimonio, primo tra tutti quello della coabitazione.
Fino a qualche anno fa bisognava attendere almeno 3 anni dalla separazione per chiedere il divorzio: i tre anni erano considerati come un termine equo per un eventuale «ripensamento»: dal 2015 invece è stata approvata la “Legge sul Divorzio breve” in base alla quale si può chiedere il divorzio:
La separazione personale tra coniugi può essere:
Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio: la separazione, quindi, è una situazione temporanea che tuttavia incide sui diritti e i doveri che nascono con il matrimonio.
È temporanea perché di per se, nel tempo che va dalla separazione al divorzio, i coniugi è come se si prendessero una “pausa” dal matrimonio, e in quella pausa potrebbero anche ripensarci e tornare insieme.
Intervenuta la separazione, marito e moglie mantengono la qualità di coniugi, ma vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà che discendono dal matrimonio ma rimane a carico di ciascun coniuge l’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.
Il D.L. 132/2014 convertito nella legge 162/2014 prevede che, se vi è accordo, possano essere utilizzate due nuove procedure per la separazione per addivenire ad una soluzione consensuale della separazione personale, del divorzio e della modifica delle relative condizioni:
In alternativa alle altre due modalità, è sempre prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale Ordinario Civile (con o senza avvocato): in tal caso è necessario che l’accordo sia omologato da un giudice che controlla, valida e dichiara efficace l’accordo raggiunto dai coniugi, dopo aver tentato di conciliarli. In questo caso, il giudice non decide ma ha solo il compito di controllare la correttezza dell’accordo deciso e raggiunto tra i coniugi, soprattutto se di mezzo ci sono anche figli minori.
Quando invece non è possibile raggiungere un accordo fra i coniugi, allora si procederà con la separazione giudiziale → (avvocato obbligatorio) che è una causa vera e propria, che si ha in tutti quei casi in cui la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile (normalmente per entrambi i coniugi, ma è sufficiente che sia diventata tale anche solamente per uno di essi) o comunque la situazione sia tale da arrecare grave pregiudizio alla educazione della prole.
È promossa da uno solo dei coniugi, è una causa civile vera e propria (con la durata temporale che ne consegue) e si conclude con una sentenza.
In ogni caso in qualsiasi momento, se si trova un accordo fra i coniugi, la separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale.
È importante ricordare che le condizioni di separazione possono sempre essere modificate se si modifica qualche situazione: ad esempio se il coniuge tenuto al versamento del mantenimento ha perso il lavoro oppure ha avuto una riduzione o un aumento del proprio reddito; oppure se vogliono essere modificate le regole relative all’affidamento dei figli, etc…).
Si sente spesso parlare di “Separazione con addebito”: questa avviene quando uno dei due coniugi «addebita» all’altro la «colpa» o la «causa» della fine del matrimonio e quindi della crisi coniugale.
L’addebito non viene dichiarato d’ufficio dal giudice della separazione, ma deve essere richiesto dal coniuge interessato a far valere la responsabilità dell’altro coniuge per la fine del matrimonio: sarà il coniuge «leso» che dovrà chiedere al giudice della separazione di pronunciarsi anche sull’eventuale addebito.
Ovviamente l’addebito presuppone che la separazione sia «giudiziale» e non «consensuale».
La separazione personale, dunque, può essere con addebito o senza addebito.
Si avrà, al contrario, separazione con addebito allorquando il giudice pronunci l’addebito chiesto da uno o da entrambi i coniugi e, in particolare:
→ Violazione, da parte di una sola delle parti, dei doveri disciplinati dall’art. 143 del codice civile (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione);
→ Oppure: ove sussista specifica richiesta in tal senso;
Se tale violazione, cagiona la lesione di diritti costituzionalmente protetti, potrà integrare gli estremi dell’illecito civile, dando così luogo anche ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non endo-familiari, senza che la mancanza di pronuncia e di addebito in sede di separazione sia preclusiva all’azione di risarcimento relativa a tali danni.
Il coniuge cui è stata addebitata alla separazione perde infatti il diritto a ricevere un eventuale assegno di mantenimento conservando però il diritto agli alimenti sempre che ne sussistano i presupposti. Questo significa che il coniuge a cui sia stata addebitata la colpa della separazione potrà percepire somme di denaro (alimenti) soltanto nel caso in cui si trovi in una situazione di bisogno: il coniuge separato con addebito, infatti, perde i diritti di successione inerenti allo stato coniugale.
Altro effetto dell’addebito della separazione è la perdita del diritto alla pensione di reversibilità e alle altre indennità e prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto.
Prossimamente vi parleremo anche dell’assegno di mantenimento, degli alimenti, del divorzio e dell’affidamento dei figli, per cui, continuate a seguire i consigli degli Avvocati dello Studio Legale FDG.